Regola decisionale per le dichiarazioni di conformità
Il Laboratorio formula dichiarazioni di conformità dei risultati ai requisiti di riferimento. Tale dichiarazione è riportata sul rapporto di prova in modo da identificare con chiarezza i risultati a cui è applicata e le specifiche, norme o parti di esse che definiscono i requisiti di riferimento.
Nel caso in cui la regola decisionale sia dettata dal Cliente, da regolamenti o documenti normativi il Laboratorio applica la regola indicata. In tutti gli altri casi la conformità è dichiarata dal Laboratorio tenendo in considerazione il valore dell’incertezza estesa del metodo applicato in modo conservativo, verificando cioè, che considerati i valori di incertezza, il risultato rientri nei limiti indicati dai requisiti di riferimento.
L’incertezza estesa del metodo, espressa nella stessa unità di misura in cui è espresso il risultato di prova, viene riportata nel rapporto di prova quando costituisce un requisito esplicito del Cliente, della specifica o della norma di riferimento, quando è rilevante per la validità o l’utilizzo dei risultati di prova o quando per il suo valore influisce sulla conformità.
Tempi di conservazione dei campioni, dei saggi e dei documenti
I residui dei saggi di prova, se non vengono resi al cliente su sua richiesta, dopo il taglio meccanico vengono accantonati in una area dedicata ai residui, su pedane, evidenziando con idonei sistemi (cartelli o marcature evidenziate sui saggi stessi) i riferimenti di commessa, in maniera da essere rintracciabili per almeno 60 giorni dopo la chiusura della commessa ed almeno 1 anno se trattasi di materiale in ambito nucleare.
I residui delle provette, se non vengono resi al cliente su sua richiesta, dopo l’esecuzione della prova distruttiva vengono archiviati. Si procede a legare tra loro gli eventuali frammenti dopo rottura, a verificare la leggibilità della marcatura, a riportarla nell’eventualità vi fossero problemi di leggibilità e a inserire i residui di provette, eventualmente separandoli mediante carta o altro materiale, in buste di plastica riportanti all’esterno almeno il codice identificativo della commessa. Così confezionati vengono posizionati sugli scaffali e conservati in ordine di commessa per un periodo non inferiore ai 60 giorni, ad eccezione delle provette ricavate da saggi e campioni provenienti da centrali nucleari il cui tempo di conservazione è di almeno 1 anno.
I documenti del sistema di gestione per la qualità, i documenti di registrazione della qualità, i documenti contrattuali e tecnici relativi alle attività di prova, le minute e le registrazioni dei dati grezzi, i rapporti di prova e di taratura, vengono conservati in formato cartaceo per almeno 10 anni, ove non esistano obblighi cogenti o contrattuali più onerosi, ed in formato digitale, in bianco e nero, per almeno 30 anni.
I dati relativi alle tarature vengono, ove possibile, conservati per la vita dell’apparecchiatura di misura (se superiore ai 10 anni), anche perché possono essere stabilite o modificate le frequenze di taratura.