Dichiarazioni di conformità e regola decisionale

Dichiarazioni di conformità e regola decisionale

Giugno 24, 2019 Dichiarazioni 0

Dichiarazioni di conformità

Il Laboratorio formula, quando richiesto dal Cliente, dichiarazioni di conformità dei risultati ai requisiti di riferimento. Tale dichiarazione è emessa sotto la responsabilità del personale autorizzato, si riferisce alla regola decisionale applicata ed è riportata sul rapporto di prova in modo da identificare con chiarezza i risultati a cui è applicata e le specifiche, norme o parti di esse che definiscono i requisiti di riferimento.

La regola decisionale

Nel caso in cui la regola decisionale sia dettata dal Cliente, da regolamenti o documenti normativi il Laboratorio verifica se è in grado di applicarla ed in caso positivo la applica, informando il cliente sull’incertezza del metodo e sul rischio associato alle false accettazioni e ai falsi rifiuti associati alla dichiarazione di conformità.

Nel caso non sia possibile applicare la regola decisionale richiesta dal Cliente sospende l’esecuzione della prova fino a risoluzione del problema.

In tutti gli altri casi il laboratorio adotta la regola decisionale semplice secondo cui la conformità è dichiarata senza considerazione dell’incertezza estesa del metodo e dunque Il risultato è considerato CONFORME ad un requisito specifico quando è interno all’intervallo di tolleranza compreso tra il requisito minimo e il requisito massimo della specifica e dunque anche quando coincide con i valori limite dell’intervallo stesso e NON CONFORME quando è esterno all’intervallo di tolleranza.

Il livello di rischio

Il Laboratorio comunica al cliente, nella fase di definizione del contratto, l’adozione della regola decisionale ed il livello di rischio associato. Applicando la regola decisionale semplice, secondo cui la conformità è dichiarata senza considerazione dell’incertezza estesa del metodo, il relativo livello di rischio di falsa accettazione e falso rifiuto associato alla dichiarazione di conformità  è minore o uguale al 50% e raggiunge il suo massimo livello quando il risultato della misura coincide con il limite minimo o con il limite massimo dell’intervallo di tolleranza.

L’incertezza di prova

L’incertezza del Laboratorio associata al metodo di prova adottato, sinteticamente definita “incertezze di prova” o Utest può essere espressa nella stessa unità di misura del risultato di prova a cui si riferisce oppure in termini proporzionali ed è determinata come incertezza estesa moltiplicando l’incertezza tipo di prova per il fattore di copertura K pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%.

Utest è riportata nei rapporti di prova quando costituisce un requisito esplicito del Cliente, della specifica o della norma di riferimento, se è rilevante per la validità o l’utilizzo dei risultati di prova o se, per il suo valore, influisce sulla conformità.