Raccomandazione 24-10: Esprimere sempre con accuratezza e completezza i riferimenti normativi e tecnici dei criteri di accettabilità utilizzati per le dichiarazioni di conformità. (GB 04-07-24)
Raccomandazione 24-9: Si raccomanda di effettuare, una volta al mese, un download dal cloud della TESTO dei dati di misura ambientali. (GB 04-07-24)
Raccomandazione 24-8: In caso di revisione di rapporti di prova già emessi e dunque in possesso del cliente è importante evidenziare le modifiche apportate rispetto al rapporto di prova originale e descrivere il motivo della modifica. (GB 04-07-24)
Raccomandazione 24-7: Prima di procedere con l’esecuzione delle prove richieste dal committente, assicurarsi di aver appropriatamente registrato l’avvenuta accettazione dell’offerta. Tale accettazione e quindi sottoscrizione del contratto, dovrebbe preferibilmente avvenire in forma scritta, ma, in casi straordinari ove l’impossibilità di esprimere l’accettazione in forma scritta fosse motivata, può avvenire mediante registrazione autocertificata dell’accettazione comunicata in forma verbale. (GB 04-07-24)
Raccomandazione 24-6: Prima dell’emissione del rapporto di prova è essenziale controllare i risultati riportati dal tecnico incaricato delle prove. Bisogna sempre lasciare sulla minuta evidenza dell’avvenuto controllo e validazione. (GB 18-06-24)
Raccomandazione 24-5: In caso di risultati non soddisfacenti nei confronti interlaboratorio, è necessario applicare in maniera tempestiva quanto previsto al par 5.2.3.3 della PG 8B, ovvero aprire una non conformità il cui trattamento prevederà il riesame dell’intero processo analitico per individuarne le cause. (GB 06-08-24)
Raccomandazione 24-4: Nelle prove effettuate con spettrometro, la copia della prima minuta stampata dal sistema deve essere inserita nel dossier di commessa. (GB 18-06-24)
Raccomandazione 24-3: Nelle registrazioni tecniche (minute, rapporti, altra documentazione) nel caso venga individuato un errore, esso non viene cancellato, reso illeggibile o eliminato, ma semplicemente barrato ed il valore corretto viene riportato a lato. Tutte le modifiche di questo tipo apportate alle registrazioni vengono firmate o siglate dalla persona che esegue le correzioni e, in caso di correzione di dati, ove dalle registrazioni non è desumibile la spiegazione, viene annotato il motivo della correzione. Nel caso di errori individuati in registrazioni conservate elettronicamente viene evitata la perdita o la modifica dei dati originali. Il valore corretto viene riportato sulla revisione del documento, annotando il motivo della correzione e mantenendo nella medesima cartella anche la revisione precedente. (GB 18-06-24)
Raccomandazione 24-2: Per i clienti che richiedano prove in ASTM e ASME, per cui è previsto l’utilizzo del coltello da 8 mm, specificare sempre all’interno dell’offerta che quella misura non è disponibile in laboratorio, ma le medesime prove possono essere eseguite con il coltello da 2 mm, senza impattare sulle conclusioni della prova. In caso di non accettazione della condizione il Laboratorio potrà subappaltare le prove, previo consenso del Cliente. (GB 04-07-24)
Raccomandazione 24-1: La registrazione e la verifica dei documenti per l’attestazione della qualifica e/o del mantenimento della qualifica del personale devono essere eseguite sempre entro i termini previsti.
Nel riesame di tali documenti particolare attenzione va riservata alla registrazione corretta dei metodi di prova utilizzati dal personale per l’esecuzione delle prove i cui rapporti costituiscono evidenza documentale dell’esperienza e della continuità operativa e sono riportati nell’appendice dell’attestato stesso (GB 19-06-24)
Raccomandazione 23-1: in conformità a quanto previsto al punto 7.1.8 del MQ è opportuno che eventuali richieste di chiarimenti sui requisiti del cliente in fase di offerta, di accettazione dell’ordine o anche in fase di accettazione dei campioni e di esecuzione delle attività avvengano per iscritto, siano preferibilmente inviati mediante posta elettronica e siano conservati come registrazioni di commessa in formato cartaceo, ove del caso, per 10 anni ed in formato digitale per 30 anni.
Raccomandazione 22-1: è estremamente importante spedire ai clienti gli originali dei rapporti di prova mediante PEC. La ricevuta di consegna del documento è evidenza obiettiva non solo del fatto che il rapporto è stato ricevuto ma anche che è l’originale.
Raccomandazione 22-2: le minute sottoscritte dal tecnico incaricato della prova costituiscono evidenza del processo di prova. Sono stati rilevati casi di minute conservate per errore in dossier di commessa diversi da quelli di competenza. E’ assolutamente necessario prestare la massima attenzione nella corretta conservazione delle minute e di tutti i documenti di commessa.
Raccomandazione 21-1: i certificati di taratura delle apparecchiature di prova e dei dispositivi di misura vanno sempre verificati prima dell’accettazione. In particolare va controllato che il certificato sia emesso da un Laboratorio Accreditato, che contenga le informazioni di cui ai punti 7.8.2 e 7.8.4 della ISO 17025 e del RT 08 di Accredia e che risponda alle esigenze funzionali del Laboratorio. Nel merito terremo un incontro formativo e informativo martedì 30 novembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 esaminando il caso specifico del certificato di taratura del termo-igrometro recentemente ricevuto.
Raccomandazione 21-2: vedi par 5.8.3 PG 8.1 R2 – Il rapporto di prova e di taratura sono sempre redatti sulla base di modelli conformi a quanto previsto ai punti 7.8.2, 7.8.3 e 7.8.4 del MQ. Tali modelli sono approvati ed elencati nella lista dei documenti interni allegata al MQ. Nei modelli approvati la terminologia per la descrizione della prova corrisponde o comunque è compatibile con quella utilizzata dalla norma di riferimento che è sempre trascritta per esteso, includendo anche la data e l’eventuale revisione. Nel rapporto di prova o di taratura è inoltre sempre indicata la data di ricezione e solo facoltativamente quella di accettazione, mentre la dichiarazione di conformità contiene l’esplicita definizione del misurando, il riferimento alla norma di accettabilità o alla parte della norma di accettabilità soddisfatta o non soddisfatta nonché il riferimento alla regola decisionale per la valutazione della conformità. In caso di revisione del rapporto viene specificato che il rapporto di prova riemesso annulla e sostituisce il rapporto di prova precedente. Nel merito terremo un incontro formativo e informativo giovedì 2 dicembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 esaminando i casi specifici dei report 21045N, 21045M, 21110A e 21129M oggetto del rilievo Accredia del 14-10-2021.
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Un richiamo a chi elabora i rapporti di prova. E’ necessario il Riesame dei rapporti
Questo è l’ordine di servizio del Medico Competente per il contrasto ed il contenimento del Covid-19
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